Lo Statuto

NUOVO STATUTO dal 08/06/2021

ART.1

DENOMINAZIONE – SEDE

E’ costituita l’Associazione di promozione del territorio “Pro Loco di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII” con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII, attualmente in via Mons. Bosio XXX, di seguito denominata Pro Loco.
L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. Il cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII non costituisce modifica dello Statuto è può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART.2

FINALITA’

La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII.

ART.3

COMPITI E OBIETTIVI

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all’art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

a) Organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, anche al di fuori del territorio comunale.

b) Contribuisce al miglioramento della qualità della vita nel Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII.

c) Sviluppa attività di carattere sociale.

d) Crea momenti di aggregazione per i cittadini del proprio paese e favorisce eventi ludici, culturali e sportivi.

e) Si pone quale coordinatrice delle varie associazioni nelle attività ed eventi particolarmente

impegnativi che coinvolgono il paese.

ART.4

ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART.5

SOCI — DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

a)  soci Fondatori;

b)  soci Ordinari;

c)  soci Sostenitori;

d)  soci Onorari.

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa e dietro versamento della quota sociale.
Sono soci Fondatori chi ha costituito la Pro Loco, possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all’attività della Pro Loco. Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Diventano soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Tutti i soci maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:

a) votare per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché siano in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea:

b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco:

c) votare per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea:

d) ricevere la tessera della Pro Loco.

e) frequentare i locali della sede sociale;

f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio della Pro Loco  in occasione delle attività promosse o/e organizzate dalla Pro Loco stessa.

I soci hanno il dovere di:

 a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco:

 b) versare nei termini, entro l’anno solare, la quota sociale:

 c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività della stessa.

ART.6

Organi della Pro Loco:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente; il Vice-Presidente;

d) Il Segretario;

e) Il Tesoriere;

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 7

L’Assemblea dei Soci:

a) rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci.

b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.

c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea.

d) è ordinaria o straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentito conferire deleghe ad altri soci; ciascun socio potrà avere al massimo due deleghe.

 

L’assemblea ordinaria:

a) è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.

b) deve essere convocata, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo.

c) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata, consegnato a mano o/e via e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea.

d) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera col voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L’assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione.  Quorum per le modifiche statutarie: in prima convocazione presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quorum per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio: sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea deve deliberare col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART.8

Il Consiglio Direttivo:

a) è formato da un numero dispari di membri con un minimo di tre ad un massimo che viene stabilito dall’Assemblea che lo nomina. L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo viene fatta con voto palese.

Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti: sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;

b) resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili.

c) si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri.

d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie.

e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea.

f) stabilisce la quota sociale annuale da versare.

g) predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta. I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto il verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.9

Il Presidente della Pro Loco:

a) è scelto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione;

b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso  di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà alla nomina al suo interno di un nuovo Presidente;

c) ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco, la rappresenta legale di fronte ai terzi ed in giudizio (in sua assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente), convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;

d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ART. 10

il Segretario:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci:

b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;

c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il tesoriere:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;

b) annota i movimenti contabili della Pro Loco.

E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

ART. 11

PATRIMONIO

Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

a) quote sociali;

b) elargizioni e fondi di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti Pubblici e Privati;

c) proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali:

d) contributi di privati cittadini

e) eredità, donazioni e legati:

f) ogni altra eventuale entrata

Il Patrimonio è costituito:

1) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati al fondo riserva:

2) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Pro Loco

La Pro Loco:

a) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, detti proventi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

b) ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

c) ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale. 

ART.12

DISPOSIZ1ONI GENERALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile e le altre norme di Legge.

Statuto modificato dall'assemblea dei soci con voto unanime il 13 Marzo 2014.

E successivamente l’11 Maggio 2021

https://www.prolocosottoilmonte.org/lo-statuto/

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